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Sez. 2, Sentenza n. 12980 del 06/09/2002 (Rv. 557283 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA | Nozione - Risposte rese dalla parte in sede di interrogatorio formale consacrate in verbale - ConfigurabilitĂ .
Stato
decisa il 2002-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557283-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA

Il principio di prova scritta che giustifica la deroga al divieto di prova testimoniale e quindi di prova presuntiva può desumersi dalle risposte date dalla parte nell'interrogatorio, in quanto la verbalizzazione e la successiva sottoscrizione danno l'assoluta certezza che l'ammissione proviene dalla parte stessa e tale ammissione rende almeno verosimili i fatti che si dovranno poi ulteriormente provare a mezzo di testimoni o di presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)