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Sez. L, Sentenza n. 6894 del 13/05/2002 (Rv. 554377 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Nozione - Fattispecie esclusa "ratione temporis" dall'applicabilità della legge n. 38 del 2000.
Stato
decisa il 2002-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554377-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile, non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza un rischio cosiddetto improprio, che cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni, come avviene nel caso dell'<<infortunio in itinere>>. (In applicazione di tale principio, la Corte, onerando il giudice del rinvio anche della questione dell'applicabilità al caso dello <<ius superveniens>> costituito dall'art. 12 della legge n. 38 del 2000, considerato come conforme all'orientamento giurisprudenziale enunciato, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, in relazione ad una fattispecie relativa a due lavoratrici scivolate sulle scale mentre si recavano, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo, negli spogliatoi al piano seminterrato dell'edificio USL, presso il quale prestavano servizio come infermiera e operatrice tecnica, per indossare la divisa di lavoro, aveva rigettato la domanda sulla base della genericità del rischio).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)