Sez. L, Sentenza n. 1944 del 11/02/2002 (Rv. 552195 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Rischio improprio - Nozione - Carattere meramente occasionale del rischio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a dipendente di azienda alberghiera caduta dalle scale del seminterrato recandosi a timbrare il cartellino delle presenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO
L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto (nella specie, la S.C. ha annullato, in base all'enunciato principio, la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso alla dipendente di un'azienda alberghiera, caduta dalle scale del seminterrato dell'albergo, ove prestava la sua attività lavorativa, mentre si recava a timbrare il cartellino delle presenze).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)