Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4271 del 16/03/2012 (Rv. 621615 - 01)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE | Vincolo di inedificabilità - Natura conformativa - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE
Il vincolo di inedificabilità di tipo paesistico, che rivela una qualità insita nel bene, sì che la proprietà su di esso è da intendere limitata fin dall'origine, è da considerare vincolo conformativo, non soggetto a decadenza, il quale incide sul valore del bene in sede di determinazione dell'indennizzo per un'eventuale espropriazione, tanto da rendere irrilevante, sempre ai fini della valutazione del bene, il regime imposto su di esso dalla disciplina urbanistica, che comunque è tenuta ad uniformarsi alla pianificazione paesistica. Dette situazioni limitative sono inerenti alla natura dei beni e possono derivare da previsioni di legge, per via della ubicazione degli stessi (nella specie, area gravata dal vincolo paesistico del divieto di qualsiasi costruzione, imposto dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 30 agosto 1973, n. 14, sino all'approvazione del piano urbanistico regionale, perché all'interno di una fascia di centocinquanta metri dalla costa).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 82 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 30/08/1973 num. 14 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)