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Sez. 1, Sentenza n. 2611 del 07/02/2006 (Rv. 586599 - 01)

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE | Vincolo di inedificabilità - Natura conformativa - Sussistenza - Fattispecie relativa a limitazioni a tutela di corsi d'acqua e relative sponde.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586599-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE

Il vincolo di inedificabilità di tipo paesistico, che rivela una qualità insita nel bene, sì che la proprietà su di esso è da intendere limitata fin dall'origine, è da considerare vincolo conformativo, non soggetto a decadenza (Corte cost. nn. 55 e 56 del 1968), che incide sul valore del bene in sede di determinazione dell'indennizzo per un'eventuale espropriazione, tanto da rendere irrilevante, sempre ai fini della valutazione del bene, il regime imposto su di esso dalla disciplina urbanistica, che comunque è tenuta ad uniformarsi alla pianificazione paesistica (Corte cost. n. 327 del 1990): dette situazioni limitative sono inerenti alla natura dei beni, e possono derivare da previsioni di legge, per via della ubicazione degli stessi (nella specie, corsi d'acqua e relative sponde).

Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 82 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 25/07/1970 num. 16 art. 1, Legge Prov. Bolzano 23/12/1987 num. 35 art. 1, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 142 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)