Sez. 1, Sentenza n. 24064 del 28/12/2004 (Rv. 582158 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Vincolo di inedificabilità - Decadenza - Valutazione della edificabilità del suolo - Edificabilità di fatto - Rilevanza suppletiva - Riferimento, nella concreta valutazione, alle caratteristiche delle aree limitrofe - Conseguenze - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Per l'ipotesi di sopravvenuta inefficacia di un vincolo di inedificabilità gravante su suolo soggetto ad esproprio, ai fini della determinazione dell'indennità non è applicabile la disciplina dell'art. 4, ult. comma, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (che ha carattere di norma transitoria e con finalità meramente cautelari di salvaguardia), ma occorre tener conto delle possibilità effettive di edificazione (criterio suppletivo dell'edificabilità "di fatto", applicabile alle zone "bianche"), con esclusione degli effetti indotti da abusive opere di urbanizzazione o della presenza di costruzioni non autorizzate. Tuttavia il criterio fattuale di valutazione non può che valorizzare elementi di confronto con aree limitrofe, o appartenenti alla stessa zona cui l'area espropriata è funzionale, e il giudice di merito, il quale determini l'indennità per il fondo espropriato commisurandone il valore a quello delle aree limitrofe, sull'erroneo presupposto di una edificabilità assunta come legale, non fa altro che accertare le potenzialità effettive di edificazione dell'area venutasi a trovare priva di disciplina urbanistica; onde la sua valutazione, nella sostanza ancorata alle caratteristiche obbiettive del fondo, è in termini concreti la stessa valutazione fattuale cui egli sarebbe pervenuto muovendo dal carattere di "area bianca" correttamente attribuibile al fondo. (Nella fattispecie la Cassazione ha dunque ritenuto inammissibile, perché non decisivo, il motivo di ricorso proposto dall'ente espropriante basato sulla necessità di fare applicazione del criterio della edificabilità di fatto, invece di quello della edificabilità legale applicato dal giudice di merito).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)