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Sez. 5, Sentenza n. 22580 del 21/05/2002 Ud. (dep. 11/06/2002) Rv. 221922 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Richiesta di ammissione al beneficio - Mancata adozione del provvedimento previsto dall'art. 6, comma 1, legge 30 luglio 1990 n. 217, entro i termini ivi indicati - Nullità assoluta degli atti successivi alla scadenza del termine - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221922-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio dei non abbienti, l'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a seconda dei casi, il provvedimento previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990 n. 217, quale modificato dall'art. 6 della legge 29 marzo 2001 n. 134, costituisce, in base a quanto espressamente stabilito in detta norma, causa di nullità assoluta che investe il primo atto successivo alla scadenza del termine entro il quale il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato e tutti gli atti consecutivi da esso dipendenti. (Nella specie, in applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto affetta da nullità la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di appello nel corso del quale, in udienza, era stata presentata richiesta di ammissione al gratuito patrocinio senza che sulla stessa fosse immediatamente provveduto ai sensi del citato art. 6, comma 1, della legge n. 217/1990, avendo il giudice invece disposto che venissero prontamente richieste informazioni alla Guardia di Finanza).

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 134 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 9 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)