Sez. L, Sentenza n. 1398 del 31/01/2012 (Rv. 620837 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Decorrenza - Dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa - Differimento - Condizioni.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazioni assistenziali per invalidità civile, onde evitare che l'eventuale ritardo nello svolgimento degli accertamenti sanitari, non imputabile all'avente diritto, si risolva in suo danno, l'art. 3 della legge n. 18 del 1980 fa decorrere l'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa; tale decorrenza è differita solo se la commissione medica, nel verificare la sussistenza del presupposto sanitario del diritto, ne riferisca il perfezionamento, sulla scorta di elementi adeguatamente significativi, ad un'epoca successiva alla domanda amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)