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Sez. L, Sentenza n. 12564 del 27/08/2003 (Rv. 566325 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità ed altre prestazioni assistenziali - Decorrenza - Dal giorno della proposizione della domanda amministrativa, in mancanza di diversa decorrenza fissata dalle Commissioni sanitaria - Insorgenza successiva dello stato inabilitante - Onere probatorio relativo gravante sull'Amministrazione.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566325-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nell'ipotesi di istanza di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, come pure del diritto alla pensione di invalidità nonché dell'indennità di accompagnamento, una volta che l'invalido abbia fornito la dimostrazione della sussistenza delle patologie legittimanti il beneficio, automaticamente la decorrenza di questo si colloca - in assenza di una diversa data indicata dalle competenti Commissioni sanitarie - al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa, restando a carico della Amministrazione debitrice della prestazione l'onere di provare eventualmente una diversa data di insorgenza dello stato inabilitante.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)