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Sez. L, Sentenza n. 7576 del 20/04/2004 (Rv. 572201 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Decorrenza - Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda - Portata della previsione - Presunzione di sussistenza a tale epoca dei presupposti per il riconoscimento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572201-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'art. 3 l. n. 18 del 1980, nel disporre che l'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda, non pone una presunzione di sussistenza, a quella data, dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto, ma pone, al contrario, un limite temporale alla riconoscibilità di detto beneficio, nel senso che, ove dall'accertamento sanitario risulti che la situazione legittimante il beneficio era presente già al momento della domanda amministrativa, o prima ancora, il suddetto beneficio non può in ogni caso essere riconosciuto anteriormente al primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda, ferma restando la possibilità di una decorrenza successiva in caso di accertamento della decorrenza dei presupposti di legge da epoca successiva.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)