Sez. 3, Sentenza n. 378 del 11/01/2005 (Rv. 579773 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa pronunzia - Ricorso per violazione di legge o difetto di motivazione nei confronti di sentenza non contenente declaratorie della volontà di legge nel caso concreto - Interesse della parte - Mancanza - Ammissibilità del ricorso - Esclusione - Art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ. - Deducibilità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
E inammissibile per difetto di interesse, non configurandosi al riguardo una situazione di soccombenza, il ricorso per cassazione proposto, sotto il profilo della violazione di legge o del difetto di motivazione, contro una sentenza che non contenga la statuizione della quale si assume l'erroneità e che, in particolare, non contenga sul punto oggetto di gravame alcuna declaratoria della volontà di legge nel caso concreto, esulando dai compiti della Corte di Cassazione di provvedere direttamente ad una dichiarazione siffatta atteso che il giudizio di cassazione è preordinato al controllo di legittimità di statuizioni effettivamente rese dal giudice del merito e non già a porre un rimedio sostitutivo all'omessa pronunzia di questi, la quale -previa denunzia del relativo vizio -può dar luogo sotto il diverso profilo dell'art. 360 n. 4 ad annullamento con pronunzia restitutoria della causa alla fase nella quale l'omissione si è verificata, e non già a cassazione con enunciazione del principio di diritto, come si evince dal disposto del primo comma dell'art. 384 cod.proc.civ. in relazione all'art. 383 stesso cod. (Principio dalla Corte Cass. nel caso affermato con riferimento ad ipotesi di pronunzia emessa dal giudice di merito relativamente alla sola domanda subordinata di responsabilità extracontrattuale, e non anche su quella principale di responsabilità contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)