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Sez. 5, Sentenza n. 5300 del 20/03/1979 Ud. (dep. 08/06/1979) Rv. 142204 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142204-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Ai fini del delitto di circonvenzione di incapace, non e richiesto che l'agente sia ricorso ad artifici o raggiri, come nel reato di truffa, ma e sufficiente qualsiasi attivita di eccitamento, di stimolo, di suggestione, idonea a determinare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto che se le condizioni di minorazione non fossero esistite non avrebbe compiuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)