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Sez. 5, Sentenza n. 12937 del 24/05/2013 (Rv. 626824 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE | Credito ammesso al passivo fallimentare - Esclusione dalla base imponibile ex art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626824-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE

In tema d'imposta di successione, l'art. 12, comma 1, lett. d) del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ai fini dell'esclusione di un credito del "de cuius" dall'attivo ereditario fa riferimento ai "crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione", non potendo più affermarsi, come invece consentiva il previgente art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1972, n. 677, che non concorressero a formare l'imponibile anche i crediti di dubbia esigibilità; non è, pertanto, deducibile il credito ammesso al passivo fallimentare, per il quale non sia in corso una lite distributiva ex art. 110, ultimo comma, legge fall., trattandosi di un credito giudizialmente accertato nell'"an" e nel "quantum debeatur" e solo di incerta riscossione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 12 quater, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 11, Legge Falliment. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)