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Sez. 5, Sentenza n. 6908 del 20/03/2013 (Rv. 626055 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE | Crediti del "de cuius" contestati giudizialmente - Riconoscimento della loro sussistenza con provvedimento del giudice o transazione - Necessità - Conseguenze - Concorso all'attivo ereditario dall'apertura della successione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626055-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE

In tema d'imposta di successione, l'art. 12, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 346 del 1990, ai fini dell'esclusione di un credito del "de cuius" dall'attivo ereditario, fa riferimento ai "crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione"; ne deriva che, quando il credito è riconosciuto in tal modo, esso concorre a formare l'attivo ereditario, con effetto non già a far tempo dalla data del riconoscimento - che può intervenire anche a distanza di anni dall'apertura della successione - bensì "ab origine", cioé dalla data di detta apertura; ciò in quanto il credito, nel frattempo, può anche essere ritenuto insussistente, onde il legislatore ha reputato opportuno non computarlo nell'attivo fino a quando la sua sussistenza non sia accertata, ma, intervenuto l'accertamento, esso rientra nell'attivo ereditario ad ogni effetto. A tale stregua, resta ininfluente che il giudizio sul credito sia proseguito per scelta degli eredi o che sia intervenuta poi tra le parti una transazione, circostanze inidonee ad elidere il collegamento con l'originario credito del "de cuius".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 12, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 13, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)