Sez. 2, Sentenza n. 743 del 26/03/1963 (Rv. 261007 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La facolta di ritenere come ammessi i fatti dedotti in un interrogatorio, deferito ma non prestato per mancata presentazione della parte tenuta a rispondere (art 232 cod proc civ), rientra nella sfera del potere discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente, quando risultino altri elementi, ritenuti sufficienti ed idonei ai fini della pronuncia, non si applicano i principi relativi alla ficta confessio, potendo la causa esser decisa in base alle prove aliunde acquisite, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)