Sez. L, Sentenza n. 3410 del 16/06/1979 (Rv. 399836 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA PER I CREDITI DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART 3 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA PER I CREDITI DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART 3 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 429, comma terzo, cod proc civ (nuovo testo) nella parte in cui non prevede la rivalutazione monetaria dei crediti del datore di lavoro verso il lavoratore nascenti dal rapporto di lavoro, in riferimento all'art 3, comma primo, cost, attesa la diversita delle situazioni soggettive ed oggettive in quanto l'esigenza volta a mantenere inalterato il potere di acquisto di beni reali che si connette alle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore, nonche la necessita di riequilibrare le posizioni economiche delle parti, realizzate con la disposizione denunciata, sussistono per il lavoratore e non anche per il datore di lavoro. (V 13/77, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)