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Sez. L, Sentenza n. 12334 del 04/12/1997 (Rv. 510725 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Mancata concessione senza recupero - Illecito contrattuale - Risarcimento del danno - Spettanza - Prescrizione decennale - Configurabilità - Adesione spontanea del lavoratore e corresponsione della maggiorazione per lavoro festivo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510725-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE

Ove sia stata prestata attività lavorativa in giornate festive destinate al riposo, senza recupero in un'altra giornata, dalla violazione degli artt. 36 Cost. e 1218 cod. civ. discende automaticamente (cioè senza bisogno della relativa prova) una distinta e separata ragione di danno, relativa all'usura psicofisica dipendente dalla mancata fruizione del riposo, anche nel caso in cui sia stata corrisposta la maggiorazione per lavoro festivo. Nè tale diritto - derivante da un inadempimento contrattuale e quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale - è precluso dall'adesione spontaneamente prestata dai lavoratori al lavoro festivo, data l'irrinunciabilità del diritto al riposo, costituzionalmente tutelato in quanto coinvolgente l'interesse fondamentale della tutela della salute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)