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Sez. L, Sentenza n. 14179 del 16/12/1999 (Rv. 532290 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione per omissioni contributive relative ad un rapporto di lavoro subordinato contestato nella sua esistenza - Chiamata in causa del lavoratore - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532290-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nella controversia instaurata con opposizione ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa per omissioni contributive relative ad un rapporto di lavoro subordinato del quale l'opponente contesti l'esistenza, è inammissibile la chiamata in causa del lavoratore al fine di accertare l'insussistenza del rapporto, giacché nel giudizio di opposizione ex art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - avente ad oggetto soltanto l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido - non sono configurabili situazioni di comunanza di causa ovvero ipotesi di chiamata in garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)