Sez. 1, Sentenza n. 3149 del 04/04/1996 (Rv. 496803 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intervento di terzi - Inammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, contemplato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è inammissibile l'intervento del terzo, sia autonomo che ad "adiuvandum", atteso che detto giudizio ha un oggetto circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa punitiva dell'amministrazione e che esso, inoltre, è strutturato in unico grado in base a regole che non sono compatibili né con l'introduzione di istanze volte ad affiancare le ragioni dell'una o dell'altra parte, né con l'inserimento di distinte domande, che restano pur sempre proponibili in separata sede dal terzo estraneo al giudizio di opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)