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Sez. 1, Sentenza n. 3149 del 04/04/1996 (Rv. 496803 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intervento di terzi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496803-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, contemplato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è inammissibile l'intervento del terzo, sia autonomo che ad "adiuvandum", atteso che detto giudizio ha un oggetto circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa punitiva dell'amministrazione e che esso, inoltre, è strutturato in unico grado in base a regole che non sono compatibili né con l'introduzione di istanze volte ad affiancare le ragioni dell'una o dell'altra parte, né con l'inserimento di distinte domande, che restano pur sempre proponibili in separata sede dal terzo estraneo al giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)