Sez. 3, Sentenza n. 12117 del 23/05/2006 (Rv. 589584 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione - Giudicato esterno al giudizio di opposizione - Necessità - Spettanza al giudice della opposizione alla esecuzione - Giudizio di fatto - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, l'interpretazione della sentenza costituente titolo esecutivo eseguita dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, è interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve in un giudizio di fatto il quale, dunque, è censurabile in sede di legittimità solo se siano violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito non sia immune da vizi logici o errori di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)