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Sez. L, Sentenza n. 10504 del 01/06/2004 (Rv. 573338 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale - Poteri del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Contenuto e limiti -.
Stato
decisa il 2004-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573338-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la sentenza passata in giudicato posta alla base della promossa esecuzione costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, non avendo alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale, né; in relazione a sentenza di condanna ad una somma di denaro, si può procedere, per individuare la somma oggetto di esecuzione, alle operazioni contabili tra le partite di dare e avere del medesimo rapporto, trattandosi di attività che, pur se rimessa all'iniziativa officiosa, è propria del giudizio di cognizione, e che, se omessa, deve essere oggetto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)