Sez. L, Sentenza n. 20411 del 18/10/2004 (Rv. 577755 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Rivalutazione dei contributi versati alla gestione - Mutualità pensioni - Legge n. 388 del 2000 - Decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici solo dal 1° gennaio 2001 - Conseguenze - Adeguamento dei trattamenti pensionistici per il periodo anteriore - Adozione del criterio ex art. 429 cod. proc. civ. e 150 disp.att. cod. proc. civ. - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE
In tema di rivalutazione dei contributi versati alla gestione Mutualità pensioni a favore delle casalinghe, la norma sopravvenuta di cui all'art. 69 legge n. 388 del 2000, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1993, dispone la rivalutazione di tutti i contributi versati fin dalla data di istituzione della gestione medesima, fissando solo dall'1 gennaio 2001 la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici. Ne consegue che, in assenza di una specifica regolamentazione in ordine agli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici per il periodo anteriore alla suddetta data, il giudice investito della questione è abilitato - alla stregua della citata sentenza della Corte Costituzionale - all'individuazione di un diverso meccanismo di rivalutazione e, in particolare, all'adozione del criterio di adeguamento previsto dagli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 565
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)