Sez. L, Sentenza n. 9354 del 17/05/2004 (Rv. 572920 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Rivalutazione dei contributi versati alla gestione Mutualità pensioni - Legge n. 388 del 2000 - Applicazione - Conseguenze - Concorrente adeguamento ex Corte Cost. n. 497 del 1988 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE
In tema di rivalutazione dei contributi versati alla gestione Mutualità pensioni a favore delle casalinghe, la norma sopravvenuta di cui alla legge n. 388 del 2000, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1993, dispone la rivalutazione di tutti i contributi versati fin dalla data di istituzione della gestione medesima. Ne consegue che, diversamente da quanto accaduto per la rivalutazione della indennità ordinaria di disoccupazione prevista dall'art. 7 D.L. n. 86 del 1988, norma priva di efficacia retroattiva, non v'è luogo per procedere, in autoapplicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, alla riliquidazione della pensione a carico della "Mutualità pensioni" rivalutando i contributi versati con l'applicazione degli indici Istat dei prezzi al consumo, poiché la legge sopravvenuta prevede altri criteri per la rivalutazione dei contributi suddetti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 389 art. 9 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 69 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)