Sez. 1, Sentenza n. 1893 del 09/03/1996 (Rv. 496228 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Credito fatto valere in giudizio - Riassunzione del giudizio nei confronti del giudizio nei confronti del Commissario - Improcedibilità della domanda.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI
Nel caso in cui il processo pendente in primo grado, dopo essere stato dichiarato interrotto per la sottoposizione della società debitrice alla procedura di amministrazione straordinaria, sia riassunto nei confronti del commissario dinanzi al medesimo giudice, questi deve dichiarare la sopravvenuta, temporanea (fino alla chiusura della procedura) improcedibilità della domanda, essendo il diritto di credito tutelabile esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 201 (che richiama l'art. 52), 207, 208, 209 legge fall., cui rinvia l'art. 1, comma sesto, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito con modif. in legge 3 aprile 1979 n. 95). (Nella specie, il tribunale, anziché dichiarare improcedibile la domanda, si era dichiarato incompetente, indicando come competente altro tribunale il quale, in conversione del fallimento della debitrice, si era pronunciato sull'assoggettabilità della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria. La S.C., adita con regolamento necessario di competenza, ha rilevato d'ufficio che la decisione impugnata era viziata per la violazione di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della "par condicio creditorum" ed ha cassato senza rinvio la sentenza del tribunale.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)