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Sez. L, Sentenza n. 2308 del 03/04/1986 (Rv. 445440 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI DELLA IMPRESA E AVVIAMENTO DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA STESSA EX D.L. N. 26 DEL 1979 - AZIONE GIUDIZIARIA INSTAURATA IN SEDE ORDINARIA DAI CREDITORI - IMPROCEDIBILITÀ - DOMANDA D'INSINUAZIONE DEL CREDITO AL PASSIVO DELL'IMPRESA - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445440-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI DELLA IMPRESA E AVVIAMENTO DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA STESSA EX D.L. N. 26 DEL 1979 - AZIONE GIUDIZIARIA INSTAURATA IN SEDE ORDINARIA DAI CREDITORI - IMPROCEDIBILITÀ - DOMANDA D'INSINUAZIONE DEL CREDITO AL PASSIVO DELL'IMPRESA - NECESSITÀ - LIMITI.*

Con riguardo a controversia relativa a pretese creditorie fatte valere nei confronti di una impresa - anche se inerenti ad uno dei rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ. - ove intervenga l'accertamento dello stato di crisi dell'impresa e sia avviata la procedura di amministrazione straordinaria della stessa, quale prevista dal d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito nella legge n. 95 del 1979, diviene improcedibile (ex artt. 52 e 93 della legge fallimentare, richiamati dal successivo art. 201 per il caso di liquidazione coatta amministrativa cui è equiparata, ai sensi dell'art. 1 d.l. cit., l'amministrazione straordinaria) l'Azione giudiziaria instaurata in Sede ordinaria nei confronti della impresa in crisi per l'accertamento dei corrispettivi suoi debiti ed a tal fine il creditore è tenuto a presentare domanda di insinuazione del suo credito al passivo dell'impresa, se intende avere il titolo idoneo per partecipare alla ripartizione dell'attivo, a meno che il credito non risulti preventivamente accertato da una sentenza non ancora passata in giudicato (cui non è equiparabile il decreto ingiuntivo non opposto), restando in tal caso la impugnazione della sentenza nei modi ordinari l'unico mezzo per contestare il credito. (Conf 7043/82, mass n 424711; (Conf 7041/82, mass n 424709).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)