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Sez. L, Sentenza n. 4054 del 19/03/2003 (Rv. 561259 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Legge di riforma del sistema pensionistico (legge 8 agosto 1995 n. 335) - Disposizioni transitorie ai fini della decorrenza del trattamento di anzianità - Decorrenza differenziata per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi - Lavoratori dipendenti in possesso di contribuzione nelle due diverse gestioni - Disciplina applicabile - Cumulo delle contribuzioni versate nelle due diverse gestioni - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561259-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

Nella individuazione della decorrenza del trattamento di pensione di anzianità, che l'art. 1, trentesimo comma, legge 8 agosto 1995 n. 335, fissa in maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, al fine dell'accertamento della sussistenza del requisito dei 35 anni di contribuzione, il cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente il caso della liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento all'iscrizione presso detta gestione ed in relazione ai contributi alla stessa versati.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 30 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 art. 9 com. 1, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)