Sez. 1, Sentenza n. 23114 del 22/01/2003 Ud. (dep. 26/05/2003) Rv. 224562 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI | Sentenza di condanna - Interesse - Sussistenza - Esclusione - Eccezione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI
La parte civile è priva di interesse all'impugnazione di una sentenza di condanna, anche nell'ipotesi in cui con quest'ultima sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell'imputazione, salvo che da tale diversa qualificazione possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)