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Sez. 3, Sentenza n. 11429 del 02/10/1997 Ud. (dep. 12/12/1997) Rv. 209643 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Sentenza di condanna - Impugnabilità - Esclusione - Mutamento della qualificazione giuridica del fatto - Irrilevanza - Fattispecie: rinvio a giudizio per violenza carnale e condanna per atti di libidine violenta.
Stato
decisa il 1997-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209643-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

La parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con la quale l'imputato è stato condannato, anche nell'ipotesi in cui al fatto sia stata data una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell'imputazione e oggetto della costituzione di parte civile. In ogni caso alla parte civile rimane la possibilità di sollecitare l'impugnazione del Pm, che potrà rigettare l'istanza con decreto motivato (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza con la quale l'imputato, tratto a giudizio per il reato di violenza carnale, era stato poi condannato per quello di atti di libidine violenta)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST., Cod. Pen. art. 519 CORTE COST., Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)