Sez. 2, Sentenza n. 22573 del 07/11/2016 (Rv. 641637 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Regime anteriore alla l. n. 353 del 1990 - Riassunzione della causa - Divieto di proporre domande nuove - Violazione - Rilevabilità d'ufficio ad opera del giudice - Limiti - Accettazione del contraddittorio - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Nei giudizi ai quali non si applica la novella recata dalla l. n. 353 del 1990, l'introduzione di una domanda nuova con l'atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c. integra una "mutatio libelli" che dà luogo a una nullità rilevabile d'ufficio, sebbene sanabile con l'accettazione del contraddittorio, a condizione che questa intervenga entrol'udienza di precisazione delle conclusioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)