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Sez. 2, Sentenza n. 17097 del 27/07/2006 (Rv. 592298 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Regime normativo anteriore alla novella del codice di rito del 1990 - Divieto di proporre domande nuove - Violazione - Rilevabilità d'ufficio ad opera del giudice - Limiti - Accettazione del contraddittorio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592298-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 - per il quale trovano applicazione le disposizioni degli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alla "novella" di cui alla legge n. 353 del 1990 - l'introduzione di una domanda nuova con l'atto di riassunzione ex art. 50 cod. proc. civ. rappresenta una "mutatio libelli" che dà luogo a una nullità rilevabile d'ufficio, ma sanabile con l'accettazione del contraddittorio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'accettazione del contraddittorio si fosse verificata perché il convenuto aveva eccepito l'inammissibilità della domanda solo dopo l'espletamento della prova testimoniale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)