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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021 (Rv. 662213 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese - Condizioni e limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662213-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa.

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)