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Sez. 3, Sentenza n. 5496 del 09/09/1986 (Rv. 448022 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA DEVOLUTA ALLA COGNIZIONE DEL TRIBUNALE - NOZIONE - ESTENSIONE - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE, AGLI ATTI ESECUTIVI E DI TERZO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448022-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA DEVOLUTA ALLA COGNIZIONE DEL TRIBUNALE - NOZIONE - ESTENSIONE - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE, AGLI ATTI ESECUTIVI E DI TERZO - INCLUSIONE.*

Rientra nella nozione di controversia tributaria, devoluta alla cognizione del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., ogni contestazione sollevata in ordine alla legittimità dell'esecuzione fiscale, sia che riguardi la spettanza ovvero l'ammontare del tributo preteso dall'ente impositore, sia che concerna solo la regolarità formale della procedura coattiva di riscossione del tributo e, quindi, non solo l'opposizione all'esecuzione, ma anche quella agli Atti esecutivi, ed anche se la contestazione sia sollevata da un terzo, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., per rivendicare la proprietà dei beni pignorati nel corso dell'esecuzione fiscale, tendendo anche in tal caso l'opposizione a paralizzare l'Azione volta alla riscossione di Tributi ed attenendo, di conseguenza, all'applicazione ed interpretazione di norme tributarie. (Conf 1095/79, mass n 397296; (Conf 1248/75, mass n 374718).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)