Sez. 3, Sentenza n. 1248 del 07/04/1975 (Rv. 374718 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - OPPOSIZIONE DEL TERZO IN SEPARAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - OPPOSIZIONE DEL TERZO IN SEPARAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE.*
Costituisce controversia tributaria, ai fini della norma del secondo comma dell'art 9 cod proc civ, non solo quella che riguarda la spettanza o l'ammontare del tributo preteso dal fisco, ma anche quella concernente la regolarita formale della procedura coattiva di riscossione, sempreche sia parte in giudizio l'ente impositore o chi lo rappresenta, per cui ha carattere tributario, ed e quindi devoluta alla Competenza per materia del tribunale, l'opposizione del terzo che pretenda di avere la proprieta dei beni pignorati in Sede di esecuzione fiscale, giacche tale opposizione tende pur sempre a paralizzare l'Azione esecutiva diretta alla riscossione del tributo. (V 1444/67, mass n 328097).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)