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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22196 del 03/08/2021 (Rv. 662038 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale - Lacune probatorie del racconto del richiedente asilo - Conseguenze – Superamento – Condizioni.
Stato
decisa il 2021-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662038-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice di merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate dall'art. 3, comma 5, lett. da a) ad e), del d.lgs. n. 251 del 2007; tale attenuazione dell'onere probatorio non esclude, tuttavia, che il richiedente debba produrre ogni ragionevole sforzo per circostanziare il proprio racconto, atteso che, in caso contrario, la genericità della narrazione esclude la necessità e la possibilità, per il giudice di merito, di operare ulteriori accertamenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)