Sez. L, Sentenza n. 9823 del 26/07/2000 (Rv. 541087 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Sospensione triennale ex art. 2 legge n. 638 del 1983 - Portata - Sospensione del "corso della prescrizione" e non dei "termini di prescrizione".
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
La sospensione triennale dei termini di prescrizione in materia di contributi dovuti agli enti previdenziali, ex art. 2, comma ventiduesimo, legge n. 638 del 1983, ha natura giuridica diversa dalla sospensione della prescrizione per determinati rapporti fra le parti prevista dagli art. 2941 e 2942 cod. civ., riguardando il "corso della prescrizione" e non i "termini di prescrizione" e consentendo, in pratica, agli enti previdenziali di esercitare le azioni di recupero dei contributi per gli ultimi tredici anni (fattispecie relativa a periodi di contribuzione precedenti l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 di riforma delle pensioni).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 41, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)