Sez. 2, Sentenza n. 3856 del 05/07/1979 (Rv. 400313 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE FRA LORO DIPENDENTI - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - NULLITA ASSOLUTA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE FRA LORO DIPENDENTI - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - NULLITA ASSOLUTA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA - CONSEGUENZE.*
In ipotesi di cause fra loro dipendenti - che si verifica quando nello stesso processo siano state proposte piu cause collegate da un vincolo di subordinazione logica, nel senso che la decisione relativa ad un rapporto giuridico e virtualmente influente sulla decisione avente ad oggetto altro rapporto - la pluralita delle parti deve essere mantenuta, su iniziativa delle parti stesse o su ordine del giudice, anche in grado di appello; ma ove alla integrazione del contraddittorio non si sia proceduto, il procedimento e la sentenza di appello sono colpite da nullita assoluta rilevabile, anche di ufficio, in Sede di Cassazione. In questo caso la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice dello stesso grado, il quale, preliminarmente, deve provvedere ad emettere l'ordine di integrazione del contraddittorio omesso dal giudice di appello. (Conf sulla prima parte 907/77, mass n 387512; (Conf sulla seconda parte 2291/76, mass n 381087).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)