Sez. 3, Sentenza n. 7283 del 06/08/1997 (Rv. 506506 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti di uno dei litisconsorti presenti in primo grado - Conseguenze - Nullità della sentenza di appello - Sussistenza - Rilevabilità in Cassazione - Effetti - Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - Esclusione - Rinvio degli atti al giudice di appello per un nuovo giudizio - Previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO
Qualora, in una causa inscindibile, sia mancato, in grado di appello, l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di una o più delle parti presenti in primo grado in qualità di litisconsorti necessari, e tale violazione sia stata denunciata ed accertata in sede di ricorso per Cassazione, il giudice di legittimità non deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello ed il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, bensì rimettere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 cod. proc. civ., rilevata la nullità del procedimento di secondo grado (e della sentenza conclusiva dello stesso), le parti dinanzi al giudice di appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)