Sez. L - , Sentenza n. 24742 del 19/10/2017 (Rv. 646371 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Tempestività - Deposito in cancelleria della memoria difensiva - Sufficienza - Richiesta di notifica della memoria - Tardività - Conseguenze - Inammissibilità – Esclusione – Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE
Nel giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale è inammissibile nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, mentre alla omissione della successiva attività di notifica è collegata la diversa sanzione di improcedibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che, dando rilievo ai fini della tempestività alla richiesta di notifica della memoria difensiva e non alla data di suo deposito in cancelleria, aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)