Sez. L, Sentenza n. 16305 del 19/11/2002 (Rv. 558592 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Erogazioni del datore di lavoro a titolo di liberalità - Esenzione dalla contribuzione ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 - Condizioni - Accertamento del giudice del merito in ordine al collegamento delle erogazioni con il rendimento dei lavoratori e l'andamento dell'azienda - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In base all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti sono sottratte alla contribuzione a condizione che: a) non sussista alcun obbligo rispetto ad esse a carico del datore di lavoro; b) le elargizioni siano concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti; c) non vi sia alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse, il rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale. L'accertamento relativo a tale ultimo collegamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità salvo che per vizio di motivazione o violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che dovessero essere escluse dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali le somme corrisposte "una tantum" ai dipendenti in occasione della fusione di società per azioni che aveva dato vita all'Istituto bancario Siciliano, poi incorporato dal Credito Emiliano SpA, sul rilievo che detta fusione era da ritenere evento eccezionale e non ricorrente, tenuto conto che con essa era venuta a determinarsi una successione a titolo universale nei rapporti delle società assorbite, e che il premio elargito non era collegabile al rendimento dei lavoratori né all'andamento aziendale, per la mancanza di una funzione di incentivo per una migliore resa produttiva dei dipendenti ed un conseguente miglioramento dei risulti aziendali, nonché per il fatto che la somma era assegnata a tutto il personale, ancorché commisurata alla qualifica ricoperta.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)