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Sez. 2, Sentenza n. 3089 del 31/03/1987 (Rv. 452186 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA - CONTENUTO DIVERSO DA QUELLO DEL CONTRATTO CHE SI SAREBBE DOVUTO CONCLUDERE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452186-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA - CONTENUTO DIVERSO DA QUELLO DEL CONTRATTO CHE SI SAREBBE DOVUTO CONCLUDERE - INAMMISSIBILITÀ.*

La sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. non può avere contenuto diverso da quello del contratto che si sarebbe dovuto concludere, per cui essa non può contenere condizionamenti estranei a tale negozio e diversi dalle prestazioni che il medesimo pone a carico delle parti. Pertanto, in caso di contratto preliminare di compravendita avente per oggetto un'area edificabile, non può il giudice, con detta sentenza, subordinare l'effetto traslativo della proprietà al pagamento di somme diverse dal prezzo pattuito (nella specie spese di lottizzazione) e così non inerenti al rapporto sinallagmatico instaurato tra i contraenti. (V 1224/79 mass n 397448; (V 3445/71 mass n 355045).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)