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Sez. L, Sentenza n. 16037 del 17/08/2004 (Rv. 576523 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Reintegrazione del lavoratore licenziato con provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. - Riforma della decisione con la statuizione di merito - Somme erogate al lavoratore in esecuzione del provvedimento di urgenza - Qualificazione come risarcimento - Sussistenza - Conseguenze - Ripetibilità.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576523-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di conseguenze del licenziamento illegittimo, il nuovo testo dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 ha unificato i periodi pre e post sentenza (di reintegra nel posto di lavoro), unificandoli sotto il comune denominatore dell'obbligo risarcitorio, con la conseguenza che, una volta accertata la legittimità del recesso, anche le somme erogate a titolo risarcitorio per effetto di un provvedimento "ante causam" di reintegra del lavoratore licenziato ex art. 700 cod. proc. civ. sono ripetibili, trovando anche tali somme il proprio titolo nell'illegittimità del licenziamento e non nell'inosservanza del datore di lavoro all'obbligo di conformarsi all'ordine del giudice di reintegra del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)