Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15251 del 03/07/2014 (Rv. 631767 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Reintegrazione del lavoratore licenziato con provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. - Riforma della decisione con la statuizione di merito - Somme erogate al lavoratore in esecuzione del provvedimento di urgenza - Qualificazione come risarcimento - Sussistenza - Conseguenze - Ripetibilità - Offerta della prestazione lavorativa - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In materia di licenziamento illegittimo, le somme erogate in favore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (nel testo "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92), sono giustificate dall'obbligo risarcitorio, derivante dall'illegittimità del licenziamento, e non dall'inosservanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegra, senza che assuma rilievo l'offerta da parte del lavoratore della propria prestazione. Ne consegue che esse sono ripetibili, qualora siano state corrisposte in esecuzione di un provvedimento d'urgenza "ante causam", emanato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., successivamente revocato dalla sentenza di merito che accerti la legittimità del recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)