Sez. L, Sentenza n. 26627 del 13/12/2006 (Rv. 593800 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Reintegrazione del lavoratore licenziato con correlata condanna del datore di lavoro alla corresponsione della retribuzione mensile a seguito di provvedimento adottato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. - Successiva sentenza confermativa del licenziamento ma limitativa del risarcimento nella misura di cinque mensilità - Somme erogate dal lavoratore in esecuzione del provvedimento di urgenza - Qualificazione come risarcimento - Sussistenza - Conseguenza - Ripetibilità degli importi non dovuti in forza della sopravvenuta sentenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di conseguenze del licenziamento illegittimo, il nuovo testo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (così come modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108) ha unificato i periodi anteriori e posteriori alla sentenza di reintegra nel posto di lavoro, accomunandoli sotto lo stesso unico comune denominatore dell'obbligo risarcitorio, con la conseguenza che, in virtù del principio generale stabilito dall'art. 336, comma secondo, cod. proc. civ., anche le somme esorbitanti erogate a titolo risarcitorio per effetto di un provvedimento "ante causam" ex art. 700 cod. proc.civ. di reintegrazione del lavoratore licenziato sono ripetibili, qualora, pur rimanendo confermata nella conseguente sentenza l'illegittimità del licenziamento, il giudice abbia tuttavia limitato la misura del risarcimento a cinque mensilità della retribuzione in sostituzione di quello corrispondente ad un importo equivalente a tutte le retribuzioni successive al licenziamento intimato.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)