diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5824 del 27/10/1988 (Rv. 460336 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - PRESUPPOSTO - RAPPORTO TRILATERALE TRA IMPRENDITORE INTERPONENTE, INTERPOSTO O INTERMEDIARIO E LAVORATORI - SOCIETÀ DI FATTO FRA I LAVORATORI OCCUPATI SVOLGENTE IL RUOLO DI INTERMEDIARIO - ACCERTAMENTO DELLO PSEUDOAPPALTO - PREVIA INDAGINE SUL RUOLO INTERPOSITORIO DI DETTA SOCIETÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460336-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - PRESUPPOSTO - RAPPORTO TRILATERALE TRA IMPRENDITORE INTERPONENTE, INTERPOSTO O INTERMEDIARIO E LAVORATORI - SOCIETÀ DI FATTO FRA I LAVORATORI OCCUPATI SVOLGENTE IL RUOLO DI INTERMEDIARIO - ACCERTAMENTO DELLO PSEUDOAPPALTO - PREVIA INDAGINE SUL RUOLO INTERPOSITORIO DI DETTA SOCIETÀ.*

L'interposizione e l'intermediazione nelle prestazioni di lavoro, oggetto del divieto stabilito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, presuppongono necessariamente un rapporto trilaterale fra imprenditore interponente (pseudoappaltante), interposto o intermediario (pseudoappaltatore) e lavoratori, ancorché il ruolo di interposto o intermediario possa essere svolto dalla società di fatto fra i lavoratori occupati in violazione del divieto, con la conseguenza che, per accertare la sussistenza dello pseudoappalto vietato, occorre indagare, oltre che sul rapporto diretto tra l'imprenditore (pseudoappaltante) ed i lavoratori, anche sul ruolo interpositorio (effettivo o legalmente presunto) della società di fatto fra i lavoratori medesimi. (V 4800/85, mass n 442207).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)