Sez. L, Sentenza n. 3551 del 15/04/1994 (Rv. 486207 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Disciplina ex art. 1 legge n. 1369 del 1960 - Presupposto - Rapporto di lavoro intercorso fra due soli soggetti dedotto in controversia concernente il carattere autonomo o subordinato del rapporto medesimo - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)
L'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - il quale, vietando all'imprenditore di affidare in appalto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro, stabilisce che il prestatore di lavoro, occupato in violazione di detto divieto, è considerato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato le prestazioni - presuppone l'esistenza di un rapporto fra almeno tre soggetti (imprenditore, datore di lavoro apparente e lavoratore) e non è, pertanto, invocabile in relazione al rapporto di lavoro intercorso fra due soli soggetti, del quale sia discusso il carattere autonomo o subordinato.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)