Sez. L, Sentenza n. 11162 del 22/10/1991 (Rv. 474343 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - In genere | Requisito reddituale - Condizione di erogabilità - Mancanza - Deduzione in Cassazione sotto il profilo dell'annesso esame di un punto decisivo - Ammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - In genere
La deduzione dell'insussistenza del requisito reddituale, previsto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, quale condizione di concreta erogabilità della pensione di invalidità, non costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod.proc.civ., trattandosi di questione rilevabile d'ufficio - siccome compresa nel "thema decidendum" posto dalla domanda di pensione. Pertanto, il mancato accertamento di tale requisito da parte del giudice del merito è deducibile per la prima volta in sede di legittimità sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia, senza che la sussistenza del requisito stesso (a differenza dell'esistenza di quello contributivo) possa ritenersi implicitamente affermato col riconoscimento del diritto a pensione, trattandosi di un elemento ulteriore rispetto a tale diritto, necessario per la mera esigibilità delle prestazioni pensionistiche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)