Sez. L, Sentenza n. 9101 del 04/11/1994 (Rv. 488381 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Erogabilità - Presupposto - Requisito del reddito - Insussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Mancato accertamento in appello - Deduzione in cassazione per omesso esame di un punto decisivo - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
L'insussistenza del requisito del reddito previsto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, il quale costituisce un presupposto per la concreta erogabilità della pensione di invalidità, integra una questione rilevabile d'ufficio in quanto compresa nel "thema decidendum" posto dalla domanda di pensione di invalidità; pertanto il mancato accertamento di tale requisito da parte del giudice di merito è deducibile per la prima volta in sede di legittimità sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia(art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)