Sez. 3, Sentenza n. 2640 del 08/02/2006 (Rv. 588587 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Proposizione dell'appello dinanzi al tribunale anziché dinanzi alla corte d'appello - Sentenza pretorile pronunciata prima del 2 giugno 1999 - Rinuncia all'impugnazione - Declaratoria di estinzione - Tempestiva proposizione di seconda impugnazione dinanzi al giudice competente - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO
Ove la parte abbia erroneamente proposto appello ad una sentenza del pretore, pronunciata prima del 2 giugno 1999 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado), dinanzi al tribunale anzichè dinanzi alla corte d'appello e, riconoscendo il proprio errore -consistente nella proposizione di una impugnazione inammissibile dinanzi ad un giudice funzionalmente incompetente - rinunci all'impugnazione prima che ne sia dichiarata l'inammissibilità, ed il giudice adito dichiari l'estinzione del processo, è ammissibile una seconda impugnazione proposta dinanzi alla competente corte d'appello nel termine breve di trenta giorni decorrente dalla notifica della prima impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)