Sez. L, Sentenza n. 12788 del 02/09/2003 (Rv. 566478 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Proposizione dell'appello dinanzi ad organo di secondo grado non competente - Effetto conservativo - Sussistenza - Proposizione dell'appello dinanzi allo stesso giudice di primo grado o ad altro giudice di pari grado - Effetto conservativo - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO
In caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo alla sola condizione che l'organo adito, pur territorialmente competente, sia ugualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la remissione della causa al giudice competente, davanti al quale dovrà essere effettuata apposita riassunzione, a norma dell'art. 50 cod. proc. civ., mentre l'effetto conservativo deve escludersi ove l'appello sia stato proposto dinanzi allo stesso giudice che abbia pronunziato la sentenza oggetto del gravame, oppure davanti ad altro giudice di primo grado, mancando in questi casi uno strumento legislativo che legittimi il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado, senza che possa spiegare effetti sananti l'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 433, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)