Sez. 3, Sentenza n. 28047 del 19/05/2009 Ud. (dep. 09/07/2009) Rv. 244579 - 01
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Rinvio al verbale redatto dalla polizia giudiziaria - Sufficienza - Esclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
È nullo il decreto di citazione a giudizio, per omessa enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, nel caso in cui il P.M., nel contestare la condotta oggetto dell'imputazione, si limiti a rinviare "per relationem" ad un verbale di polizia giudiziaria contenente i risultati dell'attività d'indagine. (Fattispecie nella quale la contestazione, relativa a reato edilizio, si limitava ad affermare genericamente che gli interventi edilizi erano stati eseguiti in assenza di titolo abilitativo "come da verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche del...", redatto dalla P.G.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)